Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 336 del 30/11/2017


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 336 Anno 2018
Presidente: IPPOLITO FRANCESCO
Relatore: CRISCUOLO ANNA

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SANTARONE REMIGIO nato il 16/05/1985 a PESCARA

avverso la sentenza del 08/02/2016 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANNA CRISCUOLO
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO
ANIELLO che ha concluso per l’annullamento con rinvio della sentenza
limitatamente all’art. 131 bis c.p.;
Udito il difensore d’ufficio, avv. Ubaldo Papalia, che chiede l’accoglimento del
ricorso;

Data Udienza: 30/11/2017

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Santarone Remigio propone ricorso avverso la sentenza con la quale la
Corte di appello dell’Aquila ha confermato la sentenza emessa il 26 marzo 2014
dal Tribunale di Pescara, che lo aveva ritenuto colpevole del reato di evasione e
condannato alla pena ritenuta di giustizia.
Ne chiede l’annullamento per violazione di legge in relazione all’art. 131-bis
cod. pen. per essere stata ritenuta abituale la condotta in ragione del precedente

Deduce l’erroneità dell’argomento della Corte di appello, in quanto è stato
ritenuto ostativo un precedente per evasione, in realtà commesso il 7 maggio
2012 ossia in epoca successiva al reato per cui si procede, mentre la non
abitualità del comportamento va riferita al momento della commissione del reato
ed alla condotta sino ad allora posta in essere; censura, inoltre, la mancanza di
motivazione sulla gravità della condotta.

2. Il ricorso è fondato.
La valutazione della Corte di appello è errata, in quanto il giudizio negativo è
ancorato ad un elemento successivo al fatto ed estraneo al processo in corso.
E’ pacifico che la tenuità del fatto non possa essere riconosciuta in presenza
di reati abituali o di reiterazione della condotta tipica del reato, non ostandovi
neppure la continuazione tra i reati oggetto di accertamento, ma solo l’abitualità
nel comportamento.
E’ stato precisato che ai fini della configurabilità della abitualità del
comportamento, ostativa all’applicazione della causa di non punibilità prevista
dall’art. 131-bis cod. pen., l’identità dell’indole dei reati eventualmente
commessi deve essere valutata dal giudice in relazione al caso esaminato,
verificando se in concreto i reati presentino caratteri fondamentali comuni (Sez.
4, n. 27323 del 04/05/2017, Garbocci, Rv. 270107).
L’orientamento segue il principio affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza
n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 26659101, secondo il quale occorre
ritenere che le precedenti condanne configurino l’abitualità del comportamento,
che esclude l’applicazione del nuovo istituto qualora la condizione ostativa possa
essere individuata nella reiterazione di condotte della medesima indole in senso
sostanziale per come delineata dall’art.101 cod. pen.
Nel caso in esame, pur risultando l’imputato gravato da altri precedenti, è
stato ritenuto ostativo un reato della stessa specie, ma pacificamente commesso
in epoca successiva al fatto giudicato, erroneamente considerato quale
precedente specifico anche nella determinazione della pena.

2

specifico, ma in assenza di elementi oggettivi emersi nel corso del giudizio.

Non essendo immediatamente rilevabili dagli atti i presupposti per
l’applicazione della causa di non punibilità invocata, la sentenza impugnata va
annullata con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Perugia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità della causa di
non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. e rinvia per nuovo giudizio sul

Così deciso, il 30/11/2017.

punto alla Corte di appello di Perugia.

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