Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 336 del 19/12/2013


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 336 Anno 2014
Presidente: PETTI CIRO
Relatore: IANNELLI ENZO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
RAGUSEO GIUSEPPE N. IL 08/04/1978
avverso la sentenza n. 372/2013 TRIB. LIBERTA’ di CATANZARO,
del 23/01/2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENZO IANNELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott.

Uditi difensor Avv.;

Data Udienza: 19/12/2013

Letti gli atti, la ordinanza impugnata, il ricorso;
Udita la relazione del cons. Enzo Jannelli;
Udite le conclusioni del S. Procuratore generale, Antonio Gialanella, per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore,avv. Giuseppe Cincioni, in sostituzione dell’avv. Giovanni Aricò, che ne chiede
1′ accoglimento.

-2- In breve la ricostruzione operata dai giudici di merito : la posizione dell’ imputato viene
collocata nel contesto operativo del clan Mancuso di Limbadi nella provincia di Vibo Valentia, di
cui viene ricostruita la storia e gli organigrammi, segnalando l’esistenza di fazioni in contrasto tra
loro, attraverso una serie di intercettazioni telefoniche ed ambientali, gli esiti delle investigazioni e
dei servizi dinamici di polizia giudiziaria, le dichiarazioni accusatorie rese da collaboratori di
giustizia, come Polito Eugenio William. La collocazione dell’ imputato nel clan capeggiato da
Mancuso Luigi e Mancuso Cosmo viene tratta da un conversazione intercettata il 9. 7.2008 tra gli
imprenditori edili Salamò Nicola e Prestia Antonio, quest’ ultimo legato all’ imputato ed a tale
Agostino Papaianni, che avevano assunto un ruolo centrale nell’ organizzazione criminale a seguito
della detenzione carceraria dei vertici dell’articolazione capeggiata da Mancuso Luigi. Dalla
conversazione intercettata si trarrebbe, ad avviso dei giudici di merito, la sovra ordinazione
gerarchica del Raguseo nei confronti di Papaianni ed il coinvolgimento dei due nelle attività
estorsive nei confronti del Salamò Nicola, la persona offesa di cui al reato sub capo 25 delle
imputazioni, tramite l’ intermediazione del Prestia H riscontro del contenuto delle conversazioni
intercettate tra Prestia e l’ estorto, Salamò Nicola, i giudici di merito lo traggono dal verificato
sopraggiungere in località Zambrone, dopo qualche ora dalla conversazione tra i due, di Raguseo
Giuseppe, dall’ incontro di quest’ ultimo con l’ imprenditore Salamò.
Ulteriore conversazione ambientale intercettata in data 15.7 2008 evidenziava che il
danneggiamento al ristorante del figlio del Salamò, che seguiva agli atti intimidatori- bottiglia
incendiaria e danneggiamento di una villetta in costruzione- rinveniva la sua causale nell’avere
quest’ ultimo in corso trattative per l’affidamento di lavori edili, ancora in verità da intraprendere,
ad altra persona, tale Iannello Saverio, che non il Prestia. Da una terza conversazione ambientale
intercettata in data 19.7.2008 tra Salamò Nicola e Iannello Saverio i giudici di merito traggono la
rappresentazione delle dinamiche tra i gruppi contrapposti della ndrangheta vibonese,
dell’appartenenza del Prestia al clan facente capo a Mancuso Cosmo Daniele e dei legami con
Raguseo Giuseppe, genero del predetto Mancuso. I dati fattuali già emergenti dal contenuto delle
tre conversazioni intercettate venivano da ultimo ribadite dalle dichiarazioni, rese da Salamò
Nicola in data 21 e 25 Marzo 2009 che avrebbe appreso dallo stesso Prestia che gli atti intimidatori
subiti erano stati commissionati dall’ imputato per la richiesta di tangenti calcolate in base al valore
dei lavori in corso e futuri e per l’affidamento dei predetti a imprese amiche.
Ed ancora significativo valore indiziante i giudici di merito attribuiscono alla numerose visite del
Raguseo alle figure apicali del gruppo,tali Mancuso Cosmo Michel e Mancuso Luigi, ristretti in
carcere, nonchè ai costanti rapporti intervenuti con i loro difensori. Non mancano infine i giudici di
merito di valorizzare il contenuto di conversazioni intercettate nel corso di altri procedimenti penali
– cd. operazione Dynasy e New Sunrise —dalle quali sarebbe emerso il ruolo del Raguseo di
assicurare nella zona del vibonese all’ organizzazione del suocero, Mancuso Cosmo, le estorsioni ai
danni degli imprenditori edili: così da una conversazione ambientale dell’ 11.3.2003 nel corso della
quale tale Patania Michele riferisce di essere stato avvicinato da Raguseo Giuseppe, per conto del
suocero, per riferirgli che l’attentato contro Pino Callipo non era stato organizzato ed eseguito dalla

-1- Raguseo Giuseppe, ristretto in custodia cautelare in carcere in forza dell’ ordinanza emessa il
25.3.2013 dal gip del tribunale di Catanzaro peri delitti di associazione a delinquere di stampo
mafioso e di tentativo di estorsione ex artt. 416 bis, 629 cpv. c.p. e 7 D.L. n. 152/1991 — capi 1 e 25
dell’ imputazione- ricorre per cassazione avverso l’ ordinanza del predetto tribunale che, in sede di
riesame ed in data 23.4/4.7.2013, confermava il pregresso provvedimento restrittivo.

-3- Con il richiamo all’art. 606 lett. e c.p.p. contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione
denuncia il ricorrente tramite difensore: accettazione critica della motivazione del provvedimento
restrittivo, omessa considerazione delle ragioni critiche esposte della difesa avverso il
provvedimento. In particolare viene denunciata la valorizzazione delle visite in carcere dell’
imputato al di lui suocero, Mancuso Cosmo Michele ( ma non allo zio Mancuso Luigi). Viene
sottolineato che i colloqui tra i due captati non hanno fatto emergere alcuna circostanza indiziante,
che le intercettazioni per lungo tempo protratte sull’ utenza telefonica dell’ imputato non avevano
segnalato alcun coinvolgimento diretto del’ imputato in conversazioni sospette, che gli indizi a suo
carico erano stati tratti solo da conversazioni intercettate inter alios. In particolare non viene
registrato alcun collegamento dell’ imputato con i tre capi clan richiamati nella imputazione
provvisoria Mancuso Pantaleone cl. 1947„Mancuso Antonio cl. 1938 e Mancuso Giovanni, cl.
1941. I collegamenti richiamati con Mancuso Cosmo Michele non dovrebbero assumere alcun
valore indiziante, per non essere il predetto Mancuso imputato nel procedimento e non esser stato
coinvolto in alcun episodio oggetto delle varie imputazioni.
Sul piano dello stretto diritto la difesa poi contesta la possibilità di utilizzare le intercettazioni
promosse dalla fonte confidenziale costituita da Salamò Nicola, certo a conoscenza della
predisposta captazione disposta in data 4.7.2008. Ed ancora sul piano della logicità del discorso
giudiziale si richiamano, per rimarcare la contraddittorietà del ragionamento giudiziale, le
conversazioni intercettate del 15 e 19 Luglio 2009 tra Salamò e Prestia dalle quali si dovrebbe
evincere che le aggressioni e le intimidazioni ai danni del primo avvengono fino a che la ditta
Prestia presta il suo lavoro alle costruzioni del primo ,per poi cessare da quando entra in scena
Iannello Saverio al quale viene promesso il lavoro nonostante questi non millanti alcuna amicizia
con l’ imputato. Come ultima notazione si censura la motivazione della ordinanza che non avrebbe
chiarito i caratteri della minaccia e della violenza condizionanti la ricorrenza della aggravanate del
metodo mafioso.
-4- Il ricorso non merita accoglimento perché svolge il tentativo di indurre questa Corte ad un
riesame funditus del merito, attraverso una spiegazione alternativa a quella proposta dal gip e dal
tribunale del riesame delle conversazioni ambientali intercettate. I giudici di merito hanno tratto il
convincimento, sul piano dei valori della probabilità propri della fase procedimentale de qua, del
pieno inserimento dell’ imputato nell’ organizzazione di `ndrangheta operante nella provincia di
Vibo Valentia, in base al contenuto non equivoco delle conversazioni inter alios dalle quali
emergeva il ruolo dell’ imputato a difesa degli interessi illeciti facenti capo a suoi parenti. Mancuso
Luigi e Mancuso Cosmo Michele, sorvegliato speciale, già per l’appunto condannato per
associazione di `ndrangheta con ruolo apicale. Il ruolo peraltro rivestito dal Raguseo viene trattato
da conversazioni intercettate tra persone diverse, corroborato dalle dichiarazioni della persona
offesa e dagli esiti di pedinamenti e accertamenti di p.g. che vedono l’ imputato interessato a lavori
edilizi localizzati in più terreni del vibonese, Zambrone, Capo Vaticano, san Nicolò di Ricadi e
contattare la persona offesa subito dopo una conversazione con il Prestia che lo indica come il
soggetto mandante e responsabile dei danneggiamenti subiti ai fini estorsivi.
-5 -Con l’ unica ragione di diritto si contesta l’ utilizzabilità delle conversazioni ambientali tra l’
imputato e Prestia Antonio, ipotizzando che esse fossero state consentite e concordate con gli
ufficiali di p.g. dalla stessa persona offesa in base alle sue confidenze alla polizia quale quella del
colloquio che avrebbe avuto con il Prestia che sarebbe stato incaricato dalla stessa persona offesa ad

consorteria mafiosa facente capo a lui. Ed infine i giudici di merito valorizzano i sopralluoghi fatti
dall’ imputato in compagnia del sodale Cuppari Leonardo nella zona di Capo Vaticano e San
Nicolò di Ricadi per controllare che lavori cedili — della cd. lottizzazione Forgione ed del
complesso residenziale “Giardino degli Ulivi” dove erano impegnati i loro mezzi meccanici,
procedessero con regolarità.

Ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che rigetta il ricorso la parte privata che lo
ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, Si provveda a
norma dell’art. 94 comma 1 ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma il 19.12.2013

acquisire notizie circa gli attentati subiti . Ma il principio di diritto richiamato dalla difesa ha
riferimento ad una situazione di fatto che non corrisponde a quella di specie.
Invero è del tutto condivisibile la regola alla cui stregua non è acquisibile al processo ne’, ove
acquisita, è utilizzabile come prova la registrazione fonografica promossa esclusivamente da una
fonte anonima ovvero realizzata occultamente da appartenenti alla polizia giudiziaria, nel corso di
operazioni investigative, durante colloqui da loro intrattenuti con indagati, confidenti o persone
informate sui fatti quando si tratti rispettivamente: di dichiarazioni indizianti raccolte senza le
garanzie indicate all’art. 63 cod. proc. pen.; di informazioni confidenziali inutilizzabili per il
disposto dell’art. 203; di dichiarazioni sulle quali sia preclusa la testimonianza in applicazione degli
art. 62 e 195 comma 4 stesso codice ( in termini, Sez. Un. 28.5/24.9.2001,Torcasio e a., Rv.
225467).Ma nel caso di specie non è dato, allo stato, dedurre che l’ intercettazione è avvenuta con il
consenso dell’ interlocutore, Salamò: questi lungi dal configurarsi come confidente della polizia,
riveste la qualifica di persona offesa che riferisce e denuncia agli organi di p.g. danneggiamenti e
tentativi di estorsione ai suoi danni da parte di ambienti malavitosi della zona, innescando l’
iniziativa della polizia giudiziaria e del P.M. per intercettazioni ambientali non a sua conoscenza.
Le circostanze evidenziate dalla difesa che dovrebbero deporre per uno svolgimento delle indagini
con la consapevole collaborazione della persona offesa, disegnata come longa manus degli agenti
operanti costituiscono oggetto di un discorso di merito inaccessibile, precluso al giudice di
legittimità.

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