Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33598 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33598 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GUIDI ALESSANDRO N. IL 03/08/1971
avverso la sentenza n. 9348/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
19/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45869 / 2013

La Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del locale Tribunale, con
cui Alessandro Guidi è stato riconosciuto colpevole del delitto di evasione dal regime
cautelare degli arresti domiciliari (avendo arbitrariamente fatto ritorno nella sua
abitazione un’ora dopo l’orario in cui era autorizzato ad assentarsene per seguire un
programma di recupero terapeutico da tossicodipendenza) ed è stato condannato alla
pena di quattro mesi di reclusione.
Con ricorso del difensore dell’imputato si deduce violazione di legge e carenza di
motivazione della sentenza di appello in rapporto all’ingiustificata omessa concessione
della circostanza attenuante prevista dall’art. 385 co. 4 c.p. (l’imputato è comunque
spontaneamente rientrato nella sua abitazione, il ritardo essendo attribuibile all’intenso
traffico auto veicolare trovato sulla strada del ritorno).
Le censure (replicanti profili della regiudicanda già idoneamente vagliati dai
giudici di appello e dallo stesso Tribunale) sono generiche e manifestamente infondate.
La Corte territoriale ha congruamente rilevato l’insussistenza dei presupposti
delYinvocata attenuante speciale prevista dall’art. 385 co. 4 c.p. Giudizio in linea con lo
stabile orientamento di questa Corte regolatrice, secondo cui l’attenuante in parola non
può essere integrata dal solo spontaneo rientro dell’imputato nel luogo deputato a sede
attuativa della misura inframurale ovvero dalla mera temporaneità dell’allontanamento
domestico (Sez. 6, 18.3.2008 n. 32383, Castro, rv. 240644; Sez. 6, 22.5.2008 n. 25602,
Graffieti, rv. 240368).
La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido
rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato
per prescrizione sopravvenuta alla sentenza di appello (Cass. S.U., 22.11.2000 n. 32, De
Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3, 8.10.2009
n. 42839, Imperato, rv. 244999). All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la
condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una
somma alla cassa delle ammende, equamente determinata in euro 1.000 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Fatto e diritto

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