Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33595 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33595 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRAIDIC GIANNI N. IL 04/09/1973
avverso la sentenza n. 1397/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del
17/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERLUIGI DI
STEFANO;

Data Udienza: 28/05/2014

RG.45820_2013
ORDINANZA
MOTIVI DELLA DECISIONE

i

osserva:
IlIl ricorso è inammissibile perché, a fronte di specifica motivazione della
Corte distrettuale sul punto in fatto riproposto dal ricorso, con motivata
conferma dell’apprezzamento di merito del primo Giudice, il motivo è diverso
da quelli consentiti, prospettando censure di fatto volte ad una diversa
valutazione del materiale probatorio, precluse in questa sede di legittimità.
Valutate le ragioni della inammissibilità risulta equa la condanna alla pena
pecuniaria nella misura di cui in dispositivo.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1000,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
Ro il 28 maggio 2014
L’dsténsore

D E P0 ris, TATA

IN CANCELLERIA

2 9 1110 2014

Il Collegio,
letto il ricorso proposto da Braidic Gianni
con atto a firma del difensore
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia del 17 giugno 2013 che lo
condannava per evasione;
rilevato che con tale ricorso si deduce il vizio di motivazione

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