Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33593 del 28/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33593 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LICCIARDELLO ALFIO N. IL 09/01/1971
avverso la sentenza n. 3728/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
07/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45737 / 2013

L’imputato Alfio Licciardello impugna per cassazione, mediante il difensore, la
sentenza del Tribunale di Catania, con cui -su sua richiesta assentita dal p.m.- gli è stata
applicata, riconosciutegli le attenuanti generiche, la pena di due mesi e venti giorni di
reclusione per il reato di resistenza plurima (accelerando con manovra pericolosa per
l’incolumità degli operanti la marcia alla guida di un motoveicolo allo scopo di sottrarsi
al controllo dei documenti del mezzo, cui stavano procedendo due agenti di polizia).
Con il ricorso si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza del fatto reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore del prevenuto.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
delle censure. L’atto impugnatorio, infatti, non chiarisce in alcun modo i profili o gli
elementi in virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato atto in sentenza di dati
probatori escludenti possibili pronunce ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare una
diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena proveniente
dallo stesso imputato e idonea ad elidere ogni questione in punto di colpevolezza.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della equa somma di euro 1.500,00 in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA