Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33593 del 10/05/2016

Penale Sent. Sez. 4 Num. 33593 Anno 2016
Presidente: BIANCHI LUISA
Relatore: MENICHETTI CARLA

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
A.A.
avverso la sentenza n. 672/2012 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del
19/01/2015
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/05/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. CARLA MENICHETTI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Data Udienza: 10/05/2016

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 19 gennaio 2015 la Corte d’Appello di Cagliari riduceva
la pena inflitta dal locale Tribunale a Pianta Ivano (a seguito delle modifiche del
regime sanzionatorio disegnato dalla L.n.79/2014), quale responsabile di concorso
nella detenzione a fini di cessione a terzi di modiche quantità di sostanza

2. A sostegno della pronuncia di condanna la Corte considerava che il Pianta era
stato a lungo osservato dai Carabinieri, unitamente al complice B.B., in una
piazzetta frequentata solitamente da spacciatori e tossicomani, dove vennero
rinvenuti, nascosti sotto un cespuglio, verso il quale i due si dirigevano per poi
scambiare qualcosa con la persona rimasta in attesa, 31,7

grammi di hashish e

marijuana, divisi in dosi; la successiva perquisizione presso l’abitazione aveva poi
consentito di ritrovare altri 7,2 grammi dei hashish suddiviso in vari pezzi e una
bustina di cellophane con tracce di stupefacente. Respingendo specifico motivo di
gravame, riteneva non necessario accertare con perizia lo stato di capacità di
intendere e di volere ai fini dell’imputabilità, rilevando che il disturbo della
personalità da cui il A.A. era affetto, riscontrato nella documentazione medica
prodotta dalla difesa, non era di natura e gravità tale da far sospettare un’incidenza
sull’imputabilità, e che l’attività di spaccio di droga non aveva alcun collegamento
con tale disturbo.

3. Ha proposto ricorso l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, per due
distinti motivi.
3.1. Con un primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per
avere la sentenza impugnata illogicamente motivato in ordine alla prova del reato
contestato: il A.A. non aveva partecipato all’attività di spaccio posta in essere dal
coimputato B.B., e dunque non era a lui riferibile Io stupefacente rinvenuto sotto il
cespuglio; aveva invece acquistato proprio dal B.B. e per farne esclusivo uso
personale l’hashish trovato in casa.
3.2. Con un secondo motivo lamenta la mancata assunzione di una prova
decisiva, per avere la Corte territoriale respinto la richiesta di sottoporre l’imputato a
perizia psichiatrica, nonostante il disturbo bipolare diagnosticato dal Servizio si
Salute Mentale della ASL di Cagliari sin dal 2004.
Con successiva memoria il difensore ha insistito sul secondo motivo di ricorso,
allegando verbale di accertamento della invalidità da parte della Commissione
Medica presso la ASL di Quartu S. Elena dell’8.5.2015, attestante uno stato di
invalidità totale per disturbo bipolare e disturbo di personalità border line.
2

stupefacente tipo hashish, sostituendola con la libertà controllata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato.

2. Sotto un primo profilo, la Corte di Cagliari ha puntualmente analizzato le
prove emerse a carico dell’imputato, non limitandosi a richiamare quanto già esposto
dal primo giudice, ma ribadendo che l’attività di spaccio di droga al minuto da parte
del Pianta e del complice era stata osservata per ore dai carabinieri, i quali erano

rivelatosi il nascondiglio della droga, per poi avvicinarsi al cliente che era restato in
attesa.
La motivazione dei giudici di appello è precisa e corretta anche in ordine alla
mancata valorizzazione, a favore della tesi difensiva della sua estraneità ai fatti,
della circostanza che il Pianta al momento del controllo non fu trovato in possesso di
denaro: egli era stato infatti fotografato su una panchina a contare le banconote
ricevute dai clienti e si era poi allontanato per poco tempo dalla postazione di
spaccio, ove aveva fatto ritorno dopo essersi cambiato la maglietta, ed
evidentemente messo al sicuro il danaro ricavato dalle cessioni.
Si tratta di una motivazione approfondita e logica, immune da censure.

3. Quanto al rigetto dell’integrazione probatoria sollecitata con l’atto di appello,
la Corte territoriale – all’esito dell’esame della documentazione medica attestante nel
Pianta un disturbo borderline di personalità, caratterizzato da comportamenti
esplosivi, da mettere verosimilmente in relazione al riferito abuso di caffeina e
hashish – evidenziava correttamente che in ambito di psichiatria-forense era ormai
da tempo seguito il criterio psicopatologico normativo, in base al quale si attribuisce
valore di vizio di mente a disturbi che comportino alterazioni patologiche di una o più
sfere cliniche che si siano espresse nell’atto criminoso: l’infermità mentale rilevante
da un punto di vista normativo è cioè solo quella di cui il fatto-reato costituisce sul
piano fenomenico la condotta-sintomo, che concretizza il disturbo psico-patologico.
Questa Corte Suprema ha già del resto ripetutamente affermato sul tema, che i
disturbi della personalità possono rientrare nel concetto di infermità, purché siano di
intensità, consistenza e gravità tali da incidere concretamente sulla capacità di
intendere e di volere, escludendola o scemandola, a condizione che sussista un
nesso eziologico con la specifica condotta criminosa, per effetto del quale il fatto di
reato sia ritenuto causalmente determinato dal disturbo mentale (così Sez.1, 25
giugno 2014 n.52951, rv.261339; Sez.3, 20 novembre 2013 n.1161, Rv.257923).

3

intervenuti dopo aver visto ripetutamente i due recarsi a turno presso il cespuglio,

Tale collegamento tra il disturbo della personalità e la concotta di spaccio è stato
quindi escluso dai giudici di Cagliari, non già con grande “disinvoltura”, come
lamenta il ricorrente, ma facendo buon governo di accreditati principi di psichiatria
forense e dei principi di diritto espressi dalla giurisprudenza di legittimità, che
riconoscono valore di malattia ai sensi degli artt.88 e 89 c.p. soltanto a
comportamenti criminali espressivi e sintomatici di un disturbo fondamentale
psicopatologico che abbia annullato o limitato in misura apprezzabile e consistente
l’autonomia funzionale del soggetto esaminato. Di qui il rilievo ben evidenziato in

collegata al suo disturbo di personalità, che incideva semmai sulle capacità di
autocontrollo e lo portava ad agire con violenza di fronte ad una eventuale
provocazione e frustrazione.
Il ricorrente insiste nel richiamare documenti attestanti un disturbo bipolare, ma
con ciò non si confronta con quanto esposto dalla Corte di merito sul non
automatismo tra un tal genere di disturbo e l’incapacità, totale o parziale, di
intendere e di volere: il motivo dunque è non solo infondato ma pure privo del
necessario requisito di specificità.

4. Ne deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 10 maggio 2016

Il Giudìceì

oratico

Il Presidente

sentenza che l’attività di spaccio contestata all’imputato non era in alcun modo

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