Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33591 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33591 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LOMBARDO FRANCO N. IL 08/03/1972
avverso la sentenza n. 2498/2012 TRIBUNALE di CATANIA, del
26/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R.G. 45695 / 2013

Con del difensore l’imputato Franco Lombardo impugna per cassazione la
sentenza del Tribunale di Catania, con cui -su sua richiesta, cui ha assentito il p.m.- gli è
stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena di un anno di reclusione per due episodi
integrativi del reato di evasione dal regime esecutivo penale della detenzione domiciliare
ex art. 47 ter O.P. in rel. art. 385 co. 3 c.p. (essendo stato sorpreso fuori della abitazione in
un caso e non essendo stato reperito al suo interno nell’altro caso).
Con il ricorso si lamenta mancanza di motivazione in punto di enunciato giudizio
di colpevolezza del prevenuto, segnatamente nella parte in cui il giudice di merito
avrebbe omesso di verificare l’esistenza di eventuali cause di proscioglimento applicabili
in favore del ricorrente ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
dell’addotta censura, con cui non si specificano gli elementi in base ai quali, in presenza
di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso ricorrente, tale da
presupporre rinuncia implicita a questioni sulla colpevolezza e sugli elementi
circostanziali del reato, il decidente giudice di merito avrebbe dovuto eludere la richiesta
e giungere ad una sentenza liberatoria basata sull’evidenza dell’insussistenza del reato o
della non colpevolezza dell’imputato, che ha valutato esclusa dalle convergenti
risultanze processuali richiamate in sentenza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -per la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

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