Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 3359 del 08/01/2016


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Penale Sent. Sez. 6 Num. 3359 Anno 2016
Presidente: ROTUNDO VINCENZO
Relatore: MOGINI STEFANO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da
KAMBERI KLODIAN, nato il 25/8/1979
Avverso l’ordinanza n. 49/2015 emessa dalla Corte di Appello di Bari il 16.7.2015;
letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Stefano Mogini;
lette le conclusioni del sostituto procuratore generale Fulvio Baldi, che ha chiesto
l’accoglimento della richiesta di restituzione nel termine.

Ritenuto in fatto

1. Kamberi Klodian ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso l’ordinanza in
epigrafe, con la quale la Corte d’Appello di Bari ha respinto la sua richiesta di restituzione nel
termine ai fini dell’impugnazione della sentenza contumaciale (n. 266/02) emessa nei suoi
confronti il 18.4.2002 dal Tribunale di Trani, non appellata nei termini e divenuta irrevocabile.
All’odierna udienza è stata disposta la riunione al presente procedimento di quello distinto al
N.R.G. 32379/2015, concernente diversa istanza di restituzione in termine proposta dallo
stesso ricorrente per impugnare la sentenza n. 1586/2004, pronunciata in data 30/11/2004

Data Udienza: 08/01/2016

dalla Corte di Appello di Bari.

2. Il ricorrente censura il provvedimento impugnato lamentando sotto vari profili
l’erronea applicazione dell’art. 175 cod. proc. pen. e conseguenti vizi di motivazione in ordine
alla mancata conoscenza da parte sua del procedimento de quo, ad esito del quale fu
condannato in contumacia dopo essere stato dichiarato latitante in altro procedimento.

1. Il ricorso è fondato. L’ordinanza impugnata ritiene infatti, sulla base di un’annotazione
di servizio avente ad oggetto conversazione telefonica intercorsa tra il ricorrente e un agente
sotto copertura, “sufficientemente provata” la circostanza che lo stesso ricorrente fosse venuto
a conoscenza dell’avvenuto arresto dei suoi complici e fosse quindi in condizione di prevedere
che lo stesso provvedimento cautelare fosse stato emesso anche nei suoi confronti e che dallo
stesso sarebbe scaturito il presente procedimento (p. 7). Tale argomentare è di natura
meramente congetturale e si sostanzia in una presunzione di conoscenza del procedimento e
della specifica accusa contestata al ricorrente, non consentita sulla base del preciso tenore
dell’art. 175, comma 2, cod. proc. pen. quale risulta a seguito dell’entrata in vigore della legge
n. 60 del 2005. Tale novella ha infatti introdotto una presunzione “iuris tantum” di non
conoscenza da parte dell’imputato della pendenza del procedimento, ponendo a carico del
giudice l’onere di reperire in atti l’eventuale prova contraria e, più in generale, di svolgere le
verifiche necessarie ad accertare se il condannato abbia avuto effettiva conoscenza del
procedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire (ex multis, Sez. 4, n. 23137 del
14/05/2008, Rv. 240311; Sez. 6, n. 2718 del 16/12/2008, Rv. 242430). La giurisprudenza di
legittimità ha ulteriormente precisato che il concetto di effettiva conoscenza del procedimento
o del provvedimento deve essere inteso quale sicura consapevolezza del processo e precisa
cognizione degli estremi del provvedimento collegata alla comunicazione di un atto formale,
che consenta di individuare senza equivoci il momento in cui detta conoscenza si sia verificata
(ex multis, Sez. 1, n. 15543 dell’11/04/2006; Sez. 3, n. 26521 del 4/3/2015), sicché l’istanza
di restituzione nel termine per l’impugnazione della sentenza contumaciale può essere rigettata
solamente quando il giudice abbia conseguito certezza, sulla base di dati fattuali concreti e non
di mere ipotesi congetturali, in ordine all’effettiva conoscenza del procedimento o del
provvedimento da parte dell’interessato (Sez. 3, n. 5920 del 21.1.2014), a ciò dovendosi
ritenere inidonea la notificazione degli atti del procedimento e della stessa sentenza
contumaciale al difensore d’ufficio.
Il Collegio sottolinea inoltre che deve essere restituito nel termine per impugnare la sentenza
contumaciale l’imputato che non abbia avuto conoscenza effettiva del processo a suo carico,
nonostante il suo difensore abbia tempestivamente presentato appello avverso la medesima
sentenza (Sez. 6, n. 4695 del 18/12/2009, Rv. 245852; vedi Corte Cost. n. 317 del 2009).

2

Considerato in diritto

Si impone pertanto l’annullamento senza rinvio dell’ordinanza impugnata, con conseguente
restituzione del ricorrente nel termine per proporre appello avverso la sentenza n. 266/2002 in
data 18/4/2002 del Tribunale di Trani. Ciò determina l’assorbimento dell’ulteriore istanza di
restituzione in termine proposta dal ricorrente per impugnare la sentenza n. 1586/2004,
pronunciata in data 30/11/2004 dalla Corte di Appello di Bari nel medesimo procedimento.

Il Collegio osserva infine, in assenza di una corrispondente domanda del ricorrente, che la
scarcerazione dell’imputato, da parte del giudice che abbia accolto la richiesta dello stesso di
restituzione nel termine per proporre impugnazione avverso sentenza di condanna

esecuzione di detta sentenza, restando peraltro impregiudicata l’efficacia delle eventuali misure
cautelari a carico dell’imputato al momento del passaggio in giudicato della condanna, poichè,
in tal caso, il riacquisto dello “status” di imputato, conseguente alla intervenuta restituzione,
comporta la sottoposizione alle correlate misure cautelari (Sez. 1, n. 6266 del 28/01/2009, Rv.
241965). Dunque non sembrano allo stato sussistere i presupposti per provvedere ai sensi
dell’art. 175, comma 7, cod. proc. pen., risultando agli atti l’esistenza di misura cautelare della
custodia in carcere applicata al ricorrente nel presente procedimento anteriormente alla
sentenza di condanna de qua.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e restituisce il ricorrente nel termine per proporre
appello avverso la sentenza n. 266/2002 in data 18/4/2002 del Tribunale di Trani. Dichiara non
luogo a provvedere in ordine all’istanza di restituzione in termine per impugnare la sentenza n.
1586/2004 in data 30/11/2004 della Corte di Appello di Bari.

Così deciso in Roma 1’8 gennaio 2016.

contumaciale, opera esclusivamente con riferimento alla detenzione che ha titolo nella

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