Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33588 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33588 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARBONE ANTONIO N. IL 15/04/1968
SANTARELLA ROCCO N. IL 20/04/1971
avverso la sentenza n. 1371/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
28/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45615 / 2013

Con l’indicata sentenza la Corte di Appello di Bari ha confermato in punto di
responsabilità la sentenza del g.u.p. del Tribunale di Trani, che ha dichiarato Antonio
Carbone e Rocco Santarella colpevoli dei reati, avvinti da continuazione, di concorso in
resistenza, in lesioni volontarie a pubblico ufficiale e in danneggiamento aggravato (fuga
a bordo di una autovettura per sottrarsi ai controllo di una pattuglia di polizia, attuata
con manovre pericolose per l’incolumità degli operanti e con azioni violente consistite
nello speronare la vettura di servizio della polizia e, una volta raggiunti, nel colpire gli
agenti, provocando così lesioni personali a due operanti). La Corte distrettuale, adita
dagli appelli degli imputati afferenti alla sola entità delle pene, ha mitigato il trattamento
sanzionatorio, riducendo (con le già concesse attenuanti generiche ed ex art. 62 n. 6 c.p.
stimate equivalenti alle aggravanti e alla recidiva) calcolo dell’aumento per la ritenuta
recidiva qualificata effettuato sulla pena base minima edittale del più grave reato di
resistenza) a dieci mesi di reclusione la pena inflitta al Carbone e a otto mesi di
reclusione quella inflitta al Santarella.
La sentenza di appello è impugnata per cassazione dai due imputati, che (con
ricorsi personali di uguale contenuto censorio) deducono l’omessa descrizione della
condotta integrante i fatti reato loro ascritti e la perdurante eccessività delle pene a
ciascuno inflitte, che avrebbero dovuto essere mantenute in un meno afflittivo contesto.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Le delineate censure, oltre che intrinsecamente generiche e sostanzialmente
distoniche rispetto alla dinamica del processo (con gli appelli avverso la prima decisione i
due imputati non hanno contestato la propria concorrente penale responsabilità), sono
connotate da indeducibilità, perché investono un profilo della regiudicanda, quale quello
del trattamento sanzionatorio, che è riservato all’apprezzamento del giudice di merito ed
è sottratto a scrutinio di legittimità, quando risulti sorretto da idonea e non irrazionale
motivazione. Ciò che deve senz’altro rilevarsi per l’impugnata sentenza di appello, la cui
motivazione lineare e giuridicamente corretta ha riguardato -come chiarito- il solo profilo
sanzionatorio (sì che incongruamente in questa sede i due prevenuti adducono altresì la
mancata verifica del ricorrere di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p.).
All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle
spese processuali e al versamento della somma ritenuta equa di euro 1.000,00 (mille)
pro capite alla cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014
Il consigliere stengore

I Presidente

Fatto e diritto

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