Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33587 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33587 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
OLIVERI CIRO N. IL 23/05/1982
DI FATTA GIACOMO N. IL 02/03/1977
avverso la sentenza n. 3410/2011 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 12/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45608/2013

Con l’epigrafata sentenza la Corte di Appello di Palermo ha confermato in punto
di responsabilità la sentenza del locale Tribunale, che ha dichiarato Ciro Oliveri e
Giacomo Di Fatta colpevoli dei reati, avvinti da continuazione, di concorso in resistenza
e in lesioni volontarie a pubblico ufficiale (ingiustificata aggressione, con numerose altre
persone, per opporsi all’operato di due carabinieri, che nell’esercizio delle funzioni
dapprima chiedevano di spostare un’autovettura che intralciava il traffico e poi
procedevano a un controllo nei loro confronti, colpendoli con calci e pugni e provocando
lesioni personali ad entrambi). La Corte distrettuale ha unicamente mitigato il
trattamento sanzionatorio, riducendo (con calcolo dell’aumento per la ritenuta recidiva
qualificata effettuato sulla pena base minima edittale del più grave reato di resistenza) la
pena inflitta ai due prevenuti ad undici mesi di reclusione ciascuno.
La sentenza di appello è impugnata per cassazione dai due imputati, che (con
ricorsi personali di uguale contenuto censorio) deducono l’eccessività delle pene loro
irrogate per omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti innominate.
Entrambi i ricorsi sono inammissibili.
Le delineate censure, oltre che intrinsecamente generiche, sono connotate da
indeducibilità, sia perché non rese oggetto del gravame avverso la decisione di primo
grado, sia perché investono un profilo della regiudicanda, quale quello del trattamento
sanzionatorio, che è riservato all’apprezzamento del giudice di merito ed è sottratto a
scrutinio di legittimità, quando risulti sorretto da idonea e non irrazionale motivazione.
Ciò che deve senz’altro rilevarsi per ambedue le conformi decisioni di merito che hanno
sufficientemente e linearmente motivato la misura della pena inflitta ai due imputati
(comunque ridotta in secondo grado) in ragione della peculiare offensività della
ingiustificata condotta collettiva di reazione e opposizione alla legittima attività d’istituto
svolta dai due carabinieri vittime dell’aggressione dei due ricorrenti.
All’inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti alla rifusione delle
spese processuali e al versamento della somma ritenuta equa di euro 1.000,00 (mille) pro
capite alla cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille ciascuno in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Fatto e diritto

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