Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33585 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33585 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PIGNATARO ANTONIO N. IL 06/10/1984
avverso la sentenza n. 798/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
26/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45569 / 2013

Con il ministero del difensore l’imputato Antonio Pignataro ricorre per cassazione
contro la sentenza della Corte di Appello di Bari che ha confermato la decisione con cui il
Tribunale di Trani sezione di Andria, all’esito di giudizio abbreviato, lo ha riconosciuto
colpevole del reato di resistenza (fuga pericolosa alla guida di una autovettura per
sottrarsi agli accertamenti identificativi di una pattuglia della polizia di Stato, così
ponendo a repentaglio l’incolumità degli operanti e di altri utenti della strada) e lo ha
condannato alla pena di dieci mesi di reclusione.
Con il ricorso si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 337 c.p. e la carenza e
l’illogicità della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui non avrebbe
operato una corretta ricostruzione della vicenda integrante la regiudicanda, limitandosi a
richiamare per relationem gli argomenti decisori della prima sentenza, senza valutare
adeguatamente le prospettate ragioni di gravame.
Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità e palese infondatezza delle
censure. Segnatamente quando si abbia riguardo alla linearità con cui la sentenza di
appello è pervenuta, in base ad una autonoma rilettura dei dati processuali, pur
diffusamente vagliati dalla sentenza di primo grado, alla conferma della penale
responsabilità del ricorrente, sia in punto di sussistenza della materialità del contestato
reato di resistenza, sia in punto di rappresentazione della volontarietà della condotta
antigiuridica attuata dall’imputato.
Prescindendosi dalla genetica inammissibilità dell’odierna impugnazione, merita
chiarire per completezza che il reato ascritto al ricorrente è lungi dall’essere prescritto,
avuto riguardo alla ritenuta recidiva qualificata (art. 99 co. 4 c.p.) allo stesso contestata e
ritenuta dai giudici di merito in rapporto dalla determinazione della pena.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 1.000,00
(mille) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

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