Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33584 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33584 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SORROCHE FERNANDEZ JUAN ANTONIO N. IL 23/02/1977
avverso la sentenza n. 2029/2012 CORTE APPELLO di GENOVA, del
29/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R.G. 45553 / 2013

Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di Genova ha confermato la
sentenza del locale Tribunale che, all’esito di giudizio ordinario, ha condannato Juan
Antonio Sorroche Fernandez alla pena, unificati i reati sotto il vincolo della
continuazione e concesse le attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata
recidiva, di sette mesi di reclusione per i reati di resistenza, danneggiamento aggravato e
porto ingiustificato di un coltello (violenta reazione assunta nei confronti degli agenti di
polizia intervenuti nell’atto in cui era intento a forare uno pneumatico dell’autovettura di
una guardia giurata).
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in riferimento alla
erronea applicazione dell’art. 337 c.p., atteso i giudici di secondo grado non avrebbero
idoneamente vagliato i motivi di appello esposti avverso la decisione di primo grado.
Le doglianze espresse con il ricorso sono generiche e palesemente infondate,
poiché la Corte di Appello ha specificamente affrontato il tema dedotto con il gravame,
imperniato sulla presunta diversità del fatto reato sussunto nella ipotizzata fattispecie
della resistenza. La sentenza di appello ha diffusamente motivato le ragioni fondanti
l’unicità e unitarietà della azione criminosa posta in essere dal prevenuto, evidenziando
come la condotta di resistenza sia stata descritta in tutte le sue componenti in guisa da
non dar luogo ad alcuna incertezza sul fatto storico contestato e -per l’effetto- ad ambiti
di rilevanza apprezzabili ai sensi dell’art. 521 c.p.p. (aggressione degli agenti, presi a
calci e a spinte, nell’atto stesso del loro iniziale intervento in strada con prosecuzione di
omologa condotta reattiva una volta condotto negli uffici di polizia).
Il ricorso deve, per tanto, essere dichiarato inammissibile, all’inammissibilità
dell’impugnazione seguendo la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che stimasi equo
determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

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