Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33583 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33583 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCARLAT GEORGE MARIAN N. IL 23/05/1989
avverso la sentenza n. 2937/2013 TRIBUNALE di BERGAMO, del
10/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R.G. 45527/2013

Con atto di impugnazione personale l’imputato cittadino rumeno George Marian
Scarlat impugna per cassazione l’indicata sentenza del Tribunale di Bergamo, con la
quale -su sua richiesta, cui ha aderito il p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p. la pena
di otto mesi di reclusione per il reato di evasione dal regime cautelare degli arresti
domiciliari di cui all’art. 385 co. 3 c.p. (essendosi arbitrariamente allontanato dalla sua
abitazione, sede della misura cautelare domestica).
Con il ricorso si lamenta l’eccessività della pena, che avrebbe dovuto essere
commisurata alla modesta offensività della illecita condotta del prevenuto (l’imputato
essendo uscito di casa “per nervosismo”).
Il ricorso è inammissibile per totale genericità e indeducibilità delle censure.
Con lo stesso, infatti, non si specificano in alcun modo le evenienze per cui, in presenza
di una richiesta di pena patteggiata proveniente dallo stesso ricorrente, tale da
presupporre rinuncia implicita a questioni sulla responsabilità, sugli elementi
circostanziali del reato e sulla stessa pena, il giudice di merito avrebbe dovuto adottare
una diversa decisione sanzionatoria. Con specifico riguardo alla pena applicata, è
agevole osservare che l’imputato non può dolersi dell’entità della pena ex art. 444 c.p.p.,
che lui stesso ha determinato nell’ambito dell’accordo sanzionatorio raggiunto con il
pubblico ministero (accordo escludente la concessione di eventuali circostanze
attenuanti).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore
della cassa delle ammende, che -per la natura del provvedimento impugnato- stimasi
equo fissare in euro 1.500,00 (millecinquecento).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

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