Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33582 del 28/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33582 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCATA’ DAVIDE N. IL 28/03/1994
avverso la sentenza n. 657/2013 TRIBUNALE di RAGUSA, del
17/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45487/ 2013

Con ricorso personale l’imputato Davide Scatà impugna per cassazione la sentenza
del Tribunale di Ragusa, con cui -su sua richiesta concordata con il p.m.- gli è stata
applicata ex art. 444 c.P.P, unificati i reati sotto il vincolo della continuazione ed esclusa
l’incidenza della contestata recidiva reiterata, la pena di sei mesi di reclusione per i reati di
evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari e di resistenza a pubblico ufficiale
(violenta reazione tenuta nei confronti degli agenti di polizia che procedevano al suo
arresto nell’accertata flagranza del reato di evasione).
Il ricorrente deduce violazione di legge e difetto di motivazione in riferimento alla
mancata enunciazione delle ragioni determinanti la riconosciuta sussistenza della sua
responsabilità in difetto di idonea verifica dell’eventuale prospettarsi di cause di non
punibilità valutabili in suo favore ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile per genericità e manifesta infondatezza delle censure, non
chiarendo il ricorrente in alcun modo i profili o elementi in virtù dei quali il giudice di
merito (che pure ha dato atto in sentenza degli elementi escludenti una possibile
pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare una diversa decisione di segno
liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena proveniente dallo stesso imputato e idonea
ad elidere ogni questione in punto di colpevolezza.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Fatto e diritto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA