Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33580 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33580 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SAMBARE ISSAKA N. IL 01/01/1977
avverso la sentenza n. 1258/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
11/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45454/2013

Con l’indicata sentenza la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza
del Tribunale di Treviso, con cui -all’esito di giudizio abbreviato- l’imputato cittadino
africano Sambare Issaka è stato riconosciuto colpevole del reato di evasione dal regime
cautelare degli arresti domiciliari (sorpreso all’esterno del condominio in cui è sita la sua
abitazione, sede della misura cautelare domestica) e per l’effetto è stato condannato,
concessegli le attenuanti generiche, alla pena di tre mesi di reclusione.
Il difensore dell’imputato impugna per cassazione la sentenza di appello,
deducendo violazione dell’art. 133 c.p. e illogicità della motivazione con riguardo al
trattamento sanzionatorio per la mancata concessione delle attenuanti innominate nella
loro massima estensione, riduttiva di un terzo della pena base, e per il mancato
riconoscimento della sospensione della pena.
Il ricorso è inammissibile per genericità e indeducibilità dei motivi di censura, che
investono profili della regiudicanda (trattamento sanzionatorio) riservati alla valutazione
del giudice di merito, sottratti a scrutinio di legittimità, se sorretti da idonea e sufficiente
motivazione. Ciò che deve registrarsi nel caso di specie. La Corte lagunare ha, con lineari
argomenti, evidenziato come al prevenuto sia stata comminata una pena particolarmente
mite, nonostante i suoi precedenti penali per ripetuti episodi di spaccio di droga (non gli
è stata contestata la recidiva); precedenti ostativi ad una favorevole prognosi
comportamentale giustificante l’applicazione dell’art. 163 c.p.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Fatto e diritto

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