Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33579 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33579 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PARISE DEVIS N. IL 02/07/1981
avverso la sentenza n. 3616/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
11/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R.G. 45421 / 2013

Con il ministero del difensore l’imputato Devis Parise impugna per cassazione la
sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la sentenza del Tribunale
di Verona, con cui all’esito di giudizio abbreviato è stato riconosciuto colpevole del reato
di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari e per l’effetto è stato
condannato, concessegli generiche circostanze attenuanti stimate equivalenti alla
contestata recidiva, alla pena di otto mesi di reclusione.
Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione della legge processuale con
riferimento alla nullità dell’instaurato giudizio camerale di appello, non avendo la Corte
distrettuale differito l’udienza di discussione del ricorso, pur avendo il difensore
dell’imputato comunicato il suo legittimo impedimento per adesione alla astensione dalle
udienze penali proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria forense.
La censura è manifestamente infondata.
La Corte di Appello (con apposita ordinanza con cui ha disposto la trattazione
dell’appello) ha correttamente evidenziato come l’impedimento del difensore nei
procedimenti svolgentisi in camera di consiglio non assume rilievo, poiché in tali
procedimenti l’imputato, i difensori e il p.m. sono sentiti soltanto se compaiono. Tale
conclusione si delinea in perfetta consonanza con l’orientamento maggioritario della
giurisprudenza di questa Corte regolatrice al momento della impugnata decisione di
appello (Sez. 6, 19.2.2009 n. 14396, P.O. in proc. Leoni, rv. 43263; Sez. 1, 20.12.2012 n. 5722,
Morano, rv. 254807; Sez. 6,4.12.2013 n. 51498, Bruno, rv. 258331).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma, considerata equa, di euro 1.000,00
(mille) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

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