Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33578 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33578 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ESSIYA JAWAD N. IL 04/12/1981
avverso la sentenza n. 2333/2011 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
08/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45403 / 2013

Con il ministero del difensore l’imputato cittadino marocchino Jawad Essiya
impugna per cassazione la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato
la sentenza del Tribunale di Treviso, con cui all’esito di giudizio ordinario è stato
riconosciuto colpevole del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari,
non essendo stato reperito nella sua abitazione nel corso di due controlli ravvicinati (ore
18:35 e ore 21:20) eseguiti dalla polizia giudiziaria.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e difetto e contraddittorietà della
motivazione, poiché i giudici di appello -pur riconoscendo l’inutilizzabilità delle
dichiarazioni della zia dell’imputato raccolte dagli operanti- non avrebbero
congruamente apprezzato l’inidoneità degli elementi probatori su cui è stata fondata la
responsabilità del prevenuto. Analoghe subordinate censure sono mosse in punto di
trattamento sanzionatorio, nella parte in cui i giudici del gravame non hanno dato idonea
spiegazione del diniego delle attenuanti generiche e della riduzione della pena.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e palese infondatezza dei motivi di
censura. I rilievi esposti in ricorso, sostanzialmente ripetitivi dei motivi di appello, sono
destituiti di ogni serio pregio, sol che si osservi come le due conformi decisioni di merito
abbiano fondato il giudizio di responsabilità del ricorrente sul semplice oggettivo e
irrefutabile dato della sua assenza dal domicilio deputato a sede della misura cautelare
domestica. Assenza riscontrata in ben due successivi controlli a breve distanza oraria
l’uno dall’altro. Immuni da censure in questa sede si mostrano anche le valutazioni in
base alle quali la Corte territoriale, con argomenti lineari e giuridicamente corretti, ha
confermato la misura della pena inflitta al prevenuto, considerato immeritevole delle
attenuanti generiche (in rapporto alla gravità del contegno dell’imputato non rientrato
nella sua dimora).
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali e al versamento dell’equa somma di euro 1.000,00 alla
cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014
Il consiglier esterore

esidente

Fatto e diritto

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