Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33577 del 28/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33577 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSUMECI SALVATORE N. IL 20/08/1994
avverso la sentenza n. 1345/2013 CORTE APPELLO di CATANIA, del
02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45374/2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Catania ha confermato la
sentenza del locale Tribunale, che all’esito di giudizio abbreviato ha riconosciuto
Salvatore Musumeci colpevole del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti
domiciliari, essendo stato avvistato in una pubblica strada da carabinieri in servizio di
appostamento e osservazione per finalità antidroga. Condotta per cui al prevenuto è stata
inflitta, concessegli le attenuanti generiche, la pena di sei mesi e venti giorni di reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e difetto di motivazione, poiché i
giudici di appello non avrebbero ben valutato la possibilità di un errore nella
identificazione del prevenuto quale autore della contestata fattispecie criminosa. In
subordine si lamenta la mancata concessione dell’attenuante di cui all’art. 385 co. 4 c.p. (i
carabinieri dopo il presunto avvistamento hanno reperito l’imputato nella sua dimora, in
cui costui -se mai ne fosse uscito- aveva fatto ritorno) e del beneficio della sospensione
della pena.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza dei motivi di
censura. La Corte territoriale ha congruamente affrontato il tema difensivo del ricorrente,
evidenziando l’assenza di qualsiasi ragionevole dubbio in merito al suo avvenuto
riconoscimento ad opera di ben quattro militari, che ne conoscevano le fattezze, avendolo
tratto in arresto pochi giorni prima. L’attenuante prevista dall’art. 385 co. 4 c.p., come
ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice, non può essere integrata dal solo
spontaneo rientro dell’imputato nel luogo deputato a sede attuativa della misura
inframurale ovvero dalla mera temporaneità dell’allontanamento domestico (Sez. 6,
18.3.2008 n. 32383, Castro, rv. 240644; Sez. 6, 22.5.2008 n. 25602, Graffieti, rv. 240368). I
giudici di secondo grado hanno, poi, idoneamente argomentato l’infausta prognosi
comportamentale effettuabile nei confronti del prevenuto, tale da rendersi ostativa al
riconoscimento dell’invocata sospensione condizionale della pena inflitta.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali e al versamento dell’equa somma di euro 1.000,00 alla
cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014
Il consigli e estefisore

Fatto e diritto

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA