Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33576 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33576 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPRI° ROCCO N. IL 13/04/1981
avverso la sentenza n. 2816/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
17/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R.G. 45367 /2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Bari ha confermato la sentenza
resa dal Tribunale di Bari sezione di Altamura, che ha dichiarato Rocco Caprio colpevole
del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, essendo stato sorpreso
dai carabinieri (in occasione di un ordinario controllo di p.g.) al di fuori della palazzina in
cui è sito il suo appartamento ed esattamente nei pressi del portone dello stabile intento a
dialogare con altra persona. Condotta illecita per cui il prevenuto è stato condannato,
concessegli le attenuanti generiche stimate equivalenti alla contestata recidiva qualificata,
alla pena di sei mesi di reclusione.
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso il difensore dell’imputato,
deducendo erronea applicazione dell’art. 385 co. 3 c.p. e difetto di motivazione, poiché i
giudici di appello, a prescindere -ove ritenuta sussistente- dall’assoluta lievità della
infrazione, si sarebbero limitati a condividere le conclusioni espresse dalla decisione di
primo grado, non valutando la mancanza di prova del dolo del reato, il prevenuto non
avendo mai avuto intenzione di eludere la misura cautelare domestica. In subordine si
lamenta l’ingiustificata eccessività della pena.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza dei motivi di
censura, riproduttivi dei motivi di appello pur idoneamente vagliati e disattesi dalla Corte
territoriale, la cui motivazione integra un più che adeguato vaglio, giuridicamente
corretto, delle risultanze processuali, attesa l’univoca conclamata sussistenza (e
volontarietà) del reato ascritto al ricorrente. Il reato di cui all’art. 385 co. 3 c.p. è
perfezionato, in vero, dal semplice volontario e consapevole allontanamento dalla sede
domiciliare, pur se le motivazioni dell’agire non si traducano nella decisione di sottrarsi in
via definitiva alla misura domestica. Per il perfezionamento del reato, scandito da dolo
generico, è sufficiente che la condotta di uscita (id est evasione) dell’imputato dallo stretto
ambito della sua dimora sia sorretta dalla consapevolezza di fruire in modo indebito di
una libertà di movimento spazio-temporale preclusa dalla corretta esecuzione della pena
domiciliare. Indeducibile in questa sede è il profilo della regiudicanda afferente al
trattamento sanzionatorio praticato al ricorrente, non particolarmente afflittivo (gli sono
state riconosciute le attenuanti innominate) e sorretto da congrua motivazione della
sentenza impugnata.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali e al versamento dell’equa somma di euro 1.000,00 alla
cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Fatto e diritto

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