Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33575 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33575 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MASTROGIOVANNI ARMANDO N. IL 09/10/1990
NATELLA LUIGI N. IL 25/07/1990
avverso la sentenza n. 2097/2013 TRIBUNALE di SALERNO, del
30/08/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45357/2013

I due imputati Armando Mastrogiovanni e Luigi Natella impugnano per
cassazione (il primo con ricorso personale, il secondo mediante il difensore) la sentenza
del Tribunale di Salerno, con cui -su loro richieste assentite dal p.m.- è stata applicata ad
entrambi ex art. 444 c.p.p., tenuto conto della contestata aggravante ex art. 112 c.p., la
pena di un anno e venti giorni di reclusione ciascuno per il reato di concorso in
resistenza plurima (avendo aggredito con il supporto di altre persone, in numero
superiore a cinque, gli agenti di polizia che nell’esercizio delle funzioni procedevano ad
identificare il conducente di un veicolo distintosi per eccessiva velocità e una pericolosa
condotta di guida; ciò al fine di impedire od ostacolare il compimento dell’atto di ufficio
degli operanti).
Con i due ricorsi si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza del fatto reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dei due prevenuti,
aggiungendo il Natella l’asserita erronea qualificazione della sua condotta,
manifestatasi in contegni di mera resistenza passiva.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze. Gli atti impugnatori, infatti, non chiariscono in alcun modo i profili o
gli elementi in virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato atto in sentenza di
dati probatori escludenti possibili pronunce ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare
una diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di richieste di pena provenienti
dagli stessi imputati e idonee ad elidere ogni questione in punto di colpevolezza (e,
congiuntamente nel caso di specie, di corretta qualificazione giuridica del fatto).
Alla declaratoria d’inammissibilità delle impugnazione segue la condanna dei
ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di ciascuno al versamento della equa
somma di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

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