Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33574 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33574 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI MARIA ADELAIDE N. IL 25/12/1975
avverso la sentenza n. 272/2007 TRIBUNALE di ENNA, del
29/01/2009
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 28/05/2014
R. G. 45326/2013
L’imputata Adelaide Di Maria con il ministero del difensore impugna (originario
appello convertito in ricorso per cassazione dalla Corte territoriale) la sentenza del
Tribunale di Enna, con cui è stata riconosciuta colpevole del reato colposo previsto
dall’art. 335 c.p. e condannata alla pena (esclusa la contestata recidiva) di euro 200,00
di multa, per avere per colpa consentito al coniuge, pur sapendolo privo di patente di
guida, di circolare con l’autovettura, priva di copertura assicurativa, sottoposta a
sequestro amministrativo e affidata alla sua custodia.
Con il ricorso si deduce violazione di legge e insufficienza di motivazione con
riguardo all’effettiva rilevanza penale del fatto e comunque alla concreta colpevolezza
dell’imputata, difettando -tra l’altro- valida dimostrazione della volontà elusiva della
custodia del mezzo da parte dell’imputata. Costei ha agito nella convinzione dell’ormai
perento sequestro amministrativo dell’autoveicolo, che ha affidato al marito soltanto per
procedere alla sua riparazione (foratura di una gomma e altre necessità meccaniche) e,
quindi, in buona fede.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità delle prospettate censure di fatto e per
loro manifesta infondatezza. Censure espresse riprendendo le medesime tematiche
difensive già esposte al giudice di merito, che le ha compiutamente analizzate,
valutandole prive di pregio con motivazione giuridicamente corretta e immune da
possibili rilievi in sede di legittimità. Il merito della regiudicanda è stato vagliato con
coerenti e logici passaggi esplicativi dalla decisione del Tribunale (che rimarca come la
prevenuta non fosse rientrata in possesso della carta di circolazione, detenuta dalla p.g.,
ed avesse piena contezza della assenza di assicurazione per la responsabilità civile,
ragione per la quale il medesimo veicolo era stato sottoposto a sequestro
amministrativo).
La genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido
rapporto impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare l’estinzione del reato per
prescrizione sopravvenuta (non prima del 21.4.2012) alla pronuncia della decisione di
appello (Cass. S.U., 22.11.2000 n. 32, De Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n.
23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv. 244999).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna della ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende, che si
stima equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014
Motivi della decisione