Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33573 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33573 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NTIM DOMINIC N. IL 16/08/1978
avverso la sentenza n. 346/2013 TRIBUNALE di RAVENNA, del
03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45325/2013

Con ricorso del difensore l’imputato cittadino ganese Ntim Dominic impugna
per cassazione la sentenza del Tribunale di Ravenna, con cui -su sua richiesta assentita
dal p.m.- gli è stata applicata ex art. 444 c.p.p., concesse le attenuanti generiche
equivalenti alle aggravanti ed unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, la
pena sospesa di sei mesi di reclusione, sostituita con la pena della semidetenzione per
un pari periodo di tempo, per i reati di resistenza, lesioni volontarie a p.u. e
danneggiamento (reazione aggressiva attuata nei confronti di agenti di polizia che
procedevano alla sua identificazione, avendolo sorpreso in stato di verosimile
ubriachezza).
Con il ricorso si deducono violazione di legge e difetto di motivazione in
riferimento alla ritenuta sussistenza dei fatti reato per mancata verifica dell’esistenza di
eventuali cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p. valutabili in favore dell’imputato.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza
delle doglianze. L’atto impugnatorio, infatti, non chiarisce in alcun modo i profili o gli
elementi in virtù dei quali il giudice di merito (che pure ha dato atto in sentenza di dati
probatori escludenti una possibile pronuncia ex art. 129 c.p.p.) avrebbe dovuto adottare
una diversa decisione di segno liberatorio, pur a fronte di una richiesta di pena
proveniente dallo stesso imputato e idonea ad elidere ogni questione in punto di
colpevolezza.
Alla declaratoria d’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, stimata
equa, di euro 1.500,00 (millecinquecento) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della cassa delle
ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

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