Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33571 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33571 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RUSSO VINCENZO N. IL 26/04/1981
avverso la sentenza n. 902/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA, del
23/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45290 / 2013

Con atto personale l’imputato Vincenzo Russo ricorre per cassazione contro la
sentenza della Corte di Appello di L’Aquila che ha confermato in punto di responsabilità
la decisione con cui il Tribunale di Lanciano lo ha riconosciuto colpevole del reato di
resistenza (aggressione consumata nei confronti di un agente di polizia penitenziaria per
impedirgli la ricerca del detenuto occupante la sua stessa cella nel carcere di Lanciano).
La Corte, dichiarato improcedibile il connesso reato di lesioni per mancanza di querela,
ha ridotto a sei mesi di reclusione la pena inflitta al prevenuto.
Con il ricorso si denuncia erronea applicazione dell’art. 337 c.p. e carenza e
illogicità della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui non avrebbe
operato una corretta ricostruzione della vicenda integrante la regiudicanda, i cui elementi
referenziali inducono ad escludere persuasivi dati probatori della sussistenza del reato
attribuito al prevenuto. In subordine si lamenta l’ingiustificato diniego delle circostanze
attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, traducendosi nell’acritica e
sommaria replica dei motivi di gravame correttamente vagliati e disattesi dai giudici di
appello e dalla stessa decisione di primo grado, e per palese infondatezza dei motivi di
censura. Segnatamente quando si abbia riguardo alla linearità con cui la sentenza di
appello è pervenuta, in base ad una autonoma riconsiderazione dei dati processuali, alla
conferma della penale responsabilità del ricorrente, evidenziando l’implausibilità della
tesi difensiva prefigurata dall’imputato sulla inadeguata ricostruzione della vicenda.
Immune da scrutinio di legittimità si profila il trattamento sanzionatorio applicato al
ricorrente, avendo la Corte di Appello idoneamente motivato le ragioni della mancata
concessione delle attenuanti generiche.
Merita chiarire per completezza che il reato ascritto al ricorrente è ben lungi
dall’essere prescritto in ragione, a prescindere dalla genetica inammissibilità dell’odierna
impugnazione, della contestata e ritenuta recidiva qualificata ex art. 99 co. 4 c.p.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 1.000,00
(mille) in favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

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