Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33570 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33570 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PROIETTI ARTURO N. IL 24/03/1993
avverso la sentenza n. 1048/2012 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 30/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45271 /2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Lecce sezione di Taranto ha
confermato in punto di responsabilità la sentenza del locale Tribunale, con cui Arturo
Proietti è stato riconosciuto colpevole del reato di evasione dal regime cautelare degli
arresti domiciliari e -intervenuta rinuncia dell’imputato ai motivi di gravame diversi
dall’entità della pena- ha ridotto la pena allo stesso inflitta (con le già concesse attenuanti
generiche stimate equivalenti alla recidiva qualificata) ad un anno di reclusione.
Con ricorso personale l’imputato impugna per cassazione la sentenza di appello,
deducendo e illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo alla conferma
della sua responsabilità e alla mancata ulteriore riduzione della pena, attesa la modesta
offensività del fatto.
Il ricorso è inammissibile per genericità e indeducibilità (oltre che manifesta
infondatezza) dei sommari motivi di censura, che investono profili della regiudicanda
avverso i quali l’imputato ha rinunciato a far valere doglianze e il tema sanzionatorio
compiutamente vagliato dalla Corte territoriale (che ha ridotto la sanzione applicata al
prevenuto, accogliendone il gravame in parte qua) con motivazione non censurabile in
sede di legittimità.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Fatto e diritto

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