Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33569 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33569 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BALZO CARMINE N. IL 01/07/1982
avverso la sentenza n. 650/2005 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 26/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45264/2013

Con il ministero del difensore l’imputato Carmine Balzo ricorre per cassazione contro
la sentenza della Corte di Appello di Lecce sezione di Taranto che ha confermato in punto di
responsabilità la decisione con cui il Tribunale di Taranto, all’esito di giudizio ordinario, lo ha
riconosciuto colpevole del reato di resistenza (fuga pericolosa alla guida di una autovettura
per sottrarsi agli accertamenti identificativi di una pattuglia della polizia di Stato e volontaria
collisione con la vettura di servizio degli operanti, ad uno dei quali cagionava lesioni
personali). La Corte, dichiarati estinti per prescrizione i connessi reati di lesioni volontarie a
p.u., di danneggiamento aggravato e porto abusivo di un coltello, ha mitigato il trattamento
sanzionatorio, riducendo la pena inflitta al prevenuto ad otto mesi di mesi di reclusione.
Con il ricorso si denuncia l’erronea applicazione dell’art. 337 c.p. e la carenza e
l’illogicità della motivazione della sentenza di appello nella parte in cui non avrebbe operato
una corretta ricostruzione della vicenda integrante la regiudicanda, i cui elementi referenziali
inducono ad escludere persuasivi dati probatori della sussistenza del reato attribuito al
prevenuto. Ciò quanto meno sotto il profilo dell’elemento soggettivo, che la Corte avrebbe
dovuto approfondire. In subordine si lamenta l’immotivato diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inammissibile per difetto di specificità, traducendosi nell’acritica e
sommaria replica dei motivi di gravame correttamente vagliati e disattesi dai giudici di appello
e dalla stessa decisione di primo grado, e per palese infondatezza dei motivi di censura.
Segnatamente quando si abbia riguardo alla linearità con cui la sentenza di appello è
pervenuta, in base ad una autonoma riconsiderazione dei dati processuali, alla conferma della
penale responsabilità del ricorrente, evidenziando l’implausibilità della tesi difensiva
prefigurata dall’imputato sulla inadeguata ricostruzione della vicenda. Immune da scrutinio di
legittimità si profila il trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, avendo la Corte di
Appello idoneamente precisato le ragioni della mancata concessione delle attenuanti
generiche.
Merita chiarire per completezza che il reato ascritto al ricorrente è ben lungi dall’essere
prescritto Trova applicazione, infatti, il combinato disposto degli artt. 157 e 161 c.p., nei
rispettivi testi anteriori alle modifiche della disciplina della prescrizione introdotte dalla L.
251/2005. Normativa previgente applicabile al caso di specie, giusta sentenza della Corte
Costituzionale n. 393/06, atteso che la sentenza di primo grado è stata emessa prima
dell’8.12.2005, data di entrata in vigore della nuova regolamentazione.
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e dell’equa somma di euro 1.000,00 (mille) in favore
della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

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