Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33568 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33568 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
NOUIGA HICHAM N. IL 25/05/1977
avverso la sentenza n. 2202/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
08/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

NOUIGA Hicham ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
pen., e denuncia illogicità della motivazione sul punto concernente la mancata esclusione della recidiva contestata.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice a quo,

con valutazione discrezionale non sindacabile nel giudizio di legittimità, ha ritenuto
che, in presenza di gravi, reiterati e specifici precedenti penali, la commissione del
nuovo reato era indice di aumentata pericolosità sociale, tale* da giustificare l’applicazione della recidiva contestata. Ha aggiunto – senza per questo cadere in contraddizione – che la predetta valutazione non era scalfita dal buon comportamento che l’imputato aveva recentemente tenuto nella comunità terapeutica a cui era stato affidato per
il recupero.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.

§2.

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