Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33566 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33566 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SAMBASILE SALVATORE N. IL 14/11/1991
avverso la sentenza n. 816/2013 TRIBUNALE di SIRACUSA, del
09/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 28/05/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
SAMBASILE Salvatore ricorre contro la sentenza di patteggiamen-
to specificata in epigrafe, che su richiesta delle parti gli applicava la pena di mesi sei di
reclusione per il reato previsto dall’art. 385 cod. pen., e denuncia l’inosservanza dell’art. 129 cod.proc.pen., assumendo che lo stupefacente era destinato all’uso persona-
§2.
Il motivo di ricorso, non riguardando il reato contestato, ma altra
fattispecie penale, deve essere qualificato come ‘non specifico’ e, quindi, inammissibile
ai sensi degli artt. 581, comma 1, lett. c), 591, comma 1, lett c), cod.proc.pen. Ne
consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento a favore della
Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.
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