Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33565 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33565 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOFFETTI FABIO N. IL 15/03/1967
avverso la sentenza n. 105/2009 CORTE APPELLO SEZ.DIST. di
TARANTO, del 07/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45187 / 2013

Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Lecce sezione di Taranto
ha confermato la sentenza del Tribunale di Taranto, che all’esito di giudizio ordinario ha
condannato Fabio Boffetti alla pena sospesa di sei mesi di reclusione ed euro 200,00 di
multa per il reato di elusione dolosa di un provvedimento giudiziario, avendo sottratto o
disperso -in qualità di custode e proprietario del compendio (quale a.u. della esecutata
PNA Service s.r.1.)- beni sottoposti a pignoramento nell’ambito di procedura esecutiva
promossa nei confronti della società da lui amministrata (così definito l’originario fatto
contestato ai sensi dell’art. 388 co. 3 c.p.).
Contro tale sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, deducendo violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla sua
confermata responsabilità, di cui difetterebbe affidabile prova (desunta dal solo fatto di
non essere stato reperito sul luogo dell’accesso del funzionario dell’I.V.G.) segnatamente
con riguardo al dolo del reato nonché in ordine (in via subordinata) alla ingiustificata
onerosità del trattamento sanzionatorio.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità e manifesta infondatezza dei delineati
rilievi critici. Rilievi per altro generici, essendo costituiti in sostanza dalla mera replica dei
motivi di gravame avverso la sentenza di primo grado. In vero il ricorrente formula
censure che attengono, sotto l’aspetto della linearità e coerenza decisorie, al merito
fattuale della regiudicanda ed alla logicità della motivazione dell’impugnata sentenza
(proponendo una surrettizia rivisitazione delle fonti di prova pur adeguatamente vagliate
dalle due conformi sentenze di merito). La sentenza impugnata ha posto in luce come i
beni pignorati non siano stati rinvenuti in occasione di ben due accessi ravvicinati
dell’incaricato dell’I.V.G. (il dolo della fattispecie criminosa contestata ha natura
generica). Né, del pari, è censurabile in questa sede la misura della pena inflitta al
ricorrente, che la Corte salentina, confermandola, ha congruamente motivato (imputato
attinto da precedente penale specifico). La genetica inammissibilità del ricorso per
cassazione, impedendo l’instaurarsi di un valido rapporto impugnatorio, preclude la
possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per prescrizione sopravvenuta alla
sentenza di secondo grado (Cass. S.U., 22.11.2000 n. 32, De Luca, rv. 217266; Cass. S.U.,
22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3, 8.10.2009 n. 42839, Imperato, rv.
244999). All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali e al versamento dell’equa somma di euro 1.000,00 alla
cassa delle ammende.

P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

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