Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33564 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33564 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
D’ONOFRIO DOMENICO N. IL 21/11/1969
avverso la sentenza n. 107/2012 CORTE APPELLO di POTENZA, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 28/05/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
D’ONOFRIO Domenico ricorre contro la sentenza d’appello specifi-
cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 393
cod. pen., e denuncia:
1. vizio di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo l’erronea valutazione della prova;
erronea applicazione della legge penale, atteso che il fatto commesso dovrebbe
essere qualificato come delitto tentato e non già consumato, con conseguenti
effetti sull’entità della pena.
§2.
Il primo motivo di ricorso è, da un lato, manifestamente infonda-
to, perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentito dalla legge, perché si limita a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare
in seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il secondo motivo, invece, è inammissibile a norma dell’art. 606, comma 3,
ult.p., cod.proc.pen., perché denuncia una violazione di legge che non è stata dedotta
con i motivi d’appello, sulla quale, quindi, il giudice di merito non si è potuto pronunciare.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.
2.