Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33563 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33563 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
ZAZZARA DOMENICO N. IL 01/06/1961
avverso la sentenza n. 1135/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 21/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 28/05/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
ZAZZARA Domenico ricorre contro la sentenza d’appello specifica-
ta in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
pen., e denuncia la violazione dell’art. 525, comma 2, cod.proc.pen., sul rilievo che il
collegio che ha deciso l’appello ed emesso la relativa sentenza è diverso da quello che
dispose l’acquisizione del provvedimento applicativo della misura degli arresti domici-
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché, per giurisprudenza
consolidata, il mutamento del giudice d’appello, per diversità del collegio che ha disposto l’acquisizione di una prova da quello che ha provveduto all’assunzione della stessa,
non è causa di nullità della sentenza, esigendo il principio di immutabilità del giudice
che la sentenza sia deliberata dalle stesse persone fisiche che hanno valutato la prova
(Cass., Sez. 3, 25.9.2008 n. 42509, rv 241534).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorFente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.
liari.