Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33557 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33557 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RABAH ISMAIL N. IL 01/01/1983
avverso la sentenza n. 1332/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
24/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 45029 / 2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Venezia ha confermato in punto
di responsabilità la sentenza del Tribunale di Vicenza, appellata soltanto quoad poenam,
con cui Ismail Rabah è stato riconosciuto colpevole, all’esito di giudizio abbreviato, del
reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, essendosi arbitrariamente
allontanato dalla sua abitazione deputata a sede esecutiva della misura domestica (fatto
ammesso dal prevenuto). La Corte territoriale ha unicamente corretto il percorso
decisorio in punto di sanzione applicando correttamente la diminuente di cui all’art. 442
c.p.p. (in concorso della già riconosciuta attenuante ex art. 62 n. 1 c.p.), così riducendo la
pena inflitta a cinque mesi e dieci giorni di reclusione.
Con ricorso personale l’imputato impugna per cassazione la sentenza di appello,
deducendo mancanza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti
generiche.
Il ricorso è inammissibile per indeducibilità della censura, atteso che la stessa
investe un profilo del trattamento sanzionatorio non reso specificamente oggetto
dell’impugnazione avverso la sentenza di primo grado e sul quale, quindi, la Corte
territoriale non era tenuta a pronunciarsi.
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Fatto e diritto

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