Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33555 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33555 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI GILDO N. IL 08/03/1981
DI ROCCO GIUSEPPE N. IL 24/08/1973
avverso la sentenza n. 1171/2013 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 10/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

SPINELLI Gildo e DI ROCCO Giuseppe ricorrono contro la senten-

za d’appello specificata in epigrafe, che confermava la loro condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod. pen., e denunciano mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di colpevolezza e alla determinazione della pena inflitta.

I ricorsi sono manifestamente infondati, perché la sentenza impu-

gnata – contrariamente all’assunto dei ricorrenti – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi di prova che dimostrano la sussistenza del reato e la loro colpevolezza.
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni
di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni che
avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
I ricorsi devono dunque essere dichiarati inammissibili ai seni dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro millecinquecento ciascuno alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro millecinquecento per ciascuno
alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.

§2.

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