Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33554 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33554 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SPINELLI VINCENZO N. IL 20/06/1988
avverso la sentenza n. 2061/2011 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

SPINELLI Vincenzo ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.

1.

in ordine all’affermazione di colpevolezza;

2.

in ordine alla congruità della pena inflitta.

§2.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile a norma dell’art. 606,

comma 3, ult.p., cod.proc.pen., perché denuncia una violazione di legge che non è stata dedotta con i motivi d’appello, sulla quale, quindi, il giudice di merito non si è potuto pronunciare.
IL secondo motivo è manifestamente infondato, perché la sentenza impugnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello e indicando gli elementi sui quali ha fondato la decisione concernente la pena. I motivi proposti al riguardo sono altresì privi del necessario requisito della specificità, perché, nel
lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni di fatto e
di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni che avrebbero
dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata. .
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.

pen., e denuncia mancanza di motivazione:

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