Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33553 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33553 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DENTATO VINCENZO N. IL 07/10/1969
avverso la sentenza n. 1594/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
30/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 44929 / 2013

Con la sentenza suindicata la Corte di Appello di Milano ha confermato in punto
di responsabilità la sentenza del locale Tribunale, appellata soltanto quoad poenam, con cui
Vincenzo Dentato è stato riconosciuto colpevole, all’esito di giudizio abbreviato, del
reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari, essendosi arbitrariamente
allontanato dalla sua abitazione deputata a sede esecutiva della misura domestica. La
Corte territoriale ha unicamente corretto l’erroneo calcolo per la diminuente ex art. 442
c.p.p. operato dal primo giudice, riducendo la pena -in concorso delle attenuanti
generiche già riconosciute dal Tribunale- a cinque mesi e dieci giorni di reclusione.
Con ricorso del difensore dell’imputato si impugna per cassazione la sentenza di
appello, deducendo violazione di legge e illogicità e contraddittorietà della motivazione
con riguardo alla mancata ulteriore riduzione della pena, attesa la modesta offensività del
fatto. Pena che avrebbe dovuto essere ancorata al minimo edittale.
Il ricorso è inammissibile, oltre che per genericità, per indeducibilità e manifesta
infondatezza dei motivi di censura, avendo la sentenza impugnata, correttamente
applicando la diminuente per la scelta del rito abbreviato, evidenziato come all’imputato
sia stata inflitta una pena corrispondente al minimo edittale (tenuto conto delle
riconosciute attenuanti innominate).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali e al versamento di una somma alla cassa delle
ammende, che si ritiene conforme a giustizia determinare in euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Fatto e diritto

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