Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33551 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33551 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SALIS MARCO N. IL 02/05/1968
avverso la sentenza n. 2601/2009 CORTE APPELLO di GENOVA, del
27/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

SALIS Marco ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 337 e 582585 cod. pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine alla pena inflitta.

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-

reclusione), rimarcando la gravità del fatto e l’elevata capacità a delinquere del prevenuto, attestata da un certificato penale sesquipedale.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa- delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.

gnata ha giustificato la pena, leggermente superiore al minimo edittale (mesi otto di

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