Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33550 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33550 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANCHETTA BORIS N. IL 14/07/1975
avverso la sentenza n. 1934/2010 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
10/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

ZANCHETTA Boris ricorre contro la sentenza d’appello specificata

in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e mancanza di motivazione in
ordine all’affermazione di colpevolezza, assumendo che non avrebbe opposto resistenza all’identificazione e avrebbe reagito con violenza solamente quando gli agenti della

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, con motivazione immune da errori
giuridici e da vizi logici, ha argomentato che il prevenuto pose in essere la resistenza
incriminata quando, accortosi che Carraro Andrea stava colluttando con i poliziotti che
intendevano sottoporlo a controllo, accorse in aiuto dell’amico e, a sua volta, prese a
menare pugni e calci contro gli agenti ostacolando il compimento dell’atto di ufficio.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.

polizia di Stato lo trassero illegittimamente in arresto.

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