Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33549 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33549 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE ANGELIS SILVIO N. IL 28/08/1943
avverso l’ordinanza n. 15189/2012 TRIB.SEZ.DIST. di
MONTEFIASCONE, del 18/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 44874/2013

Con atto personale Silvio De Angelis, imputato in procedimento penale pendente
davanti al Tribunale di Viterbo sezione di Montefiascone, impugna per cassazione,
articolando plurime censure che investono anche il merito della regiudicanda, le decisioni
assunte dal giudice di cognizione nella fase degli atti preliminari al giudizio con peculiare
riguardo all’ammissione dei mezzi di prova deliberata con ordinanza ex art. 491 co. 5
c.p.p. all’udienza del 18.7.2013.
Il ricorso è inammissibile, essendo la censurata ordinanza inoppugnabile.
In vero il provvedimento de quo e comunque tutti i provvedimenti emessi ai sensi
dell’art. 491 c.p.p. non sono -per il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione (art.
568 co. 1 c.p.p.)- ricorribili per cassazione, potendo essere censurati, a tutto concedere,
soltanto unitamente alla sentenza definitoria della fase del giudizio (art. 586 c.p.p.).
All’inammissibilità dell’impugnazione segue per legge la condanna del ricorrente
al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende
che, avuto riguardo all’accertata causa di inammissibilità, si stima equo fissare in misura
di euro 500,00 (cinquecento).
P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

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