Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33543 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33543 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SHUSHKO ANDRIY N. IL 24/07/1984
avverso la sentenza n. 7484/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;
Data Udienza: 28/05/2014
R. G. 44676/2013
Mediante il difensore l’imputato cittadino ucraino Andriy Shushko impugna per
cassazione la sentenza della Corte di Appello di Bologna, che ha confermato la decisione
del Tribunale di Ravenna, con cui all’esito di giudizio abbreviato è stato riconosciuto
colpevole del reato di evasione dal regime cautelare degli arresti domiciliari ex art. 385
co. 3 c.p. (essendosi arbitrariamente allontanato dalla propria abitazione) e, per l’effetto, è
stato condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di tre mesi di reclusione.
Con il ricorso si censura per violazione di legge e carenza di motivazione la
decisione di appello con specifico riguardo al mancato riconoscimento del vizio totale o
parziale di mente, escludente o scemante la capacità di intendere e di volere, da cui
sarebbe stato affetto il prevenuto al momento della commissione del fatto illecito
integrante la regiudicanda (sulla cui oggettiva consumazione non si formulano rilievi). Al
riguardo impropriamente la Corte di Appello avrebbe valorizzato le conclusioni della
perizia psichiatrica svolta nei confronti dell’imputato per il reato di furto aggravato
commesso il giorno prima dell’accertata evasione dagli arresti domiciliari.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza delle proposte censure
(generiche siccome replicanti motivi di gravame già correttamente disattesi) incidenti su
profili di mero fatto ampiamente vagliati da entrambi i giudici di merito e su aspetti di
valutazione delle fonti probatorie sottratti a scrutinio di legittimità, avuto riguardo alla
compiuta analisi attraverso cui la decisione di secondo grado è pervenuta ad escludere,
tenuto conto della indagine peritale pienamente utilizzabile nel procedimento de quo, che
il ricorrente al momento della condotta antigiuridica ascrittagli versasse in stato di non
imputabilità totale o ridotta o comunque in stato di inconsapevolezza dell’antigiuridicità
del suo contegno (il reato di evasione è punito a titolo di dolo generico).
Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 (mille) in
favore della cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014
Motivi della decisione