Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33541 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33541 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
D’ONOFRIO GAETANO N. IL 06/01/1950
avverso la sentenza n. 3266/2009 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE.

§1.

D’ONOFRIO Gaetano ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato continuato previsto dall’art. 385 cod. pen., e denuncia mancanza di motivazione in ordine all’affermazione di
colpevolezza e al diniego delle attenuanti generiche.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, con motivazione immune da vizi logici e quindi non sindacabile nel giudizio di legittimità, ha argomentato che il fatto che
i familiari dell’imputato non avessero aperto la porta alla polizia giudiziaria addetta al
controllo dimostrava che quest’ultimo si era arbitrariamente allontanato dall’abitazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricoprente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.

§2.

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