Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33537 del 21/05/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33537 Anno 2013
Presidente: CAMMINO MATILDE
Relatore: GALLO DOMENICO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIARRATANO SALVATORE N. IL 11/05/1952
GRUOSSO MASSIMILIANO N. IL 03/06/1977
avverso la sentenza n. 4242/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
18/09/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DOMENICO GALLO;

Data Udienza: 21/05/2013

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 18/9/2012, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della
sentenza del Tribunale di Como, Sezione distaccata di Cantù, in data 7/11/2008, sostituiva la
pena pena detentiva di un anno di reclusione inflitta a Giarratano Salvatore e Gruosso
Massimiliano, per i reati ex art. 474 e 648 cod. pen.con la libertà controllata per la stessa
durata, confermando nel resto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i ricorsi sono inammissibili in quanto fondato su motivi meramente
reiterativi delle analoghe censure sollevate con i motivi d’appello, che la Corte territoriale ha
respinto con motivazione adeguata e coerente con i principi di diritto ripetutamente
affermati da questa Corte.
La giurisprudenza di questa Corte è infatti ormai da tempo consolidata nell’affermare
che deve essere ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che
riproducono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame,
dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, infatti,
deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma
anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata
e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può
ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che
conduce, a norma dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., alla inammissibilità della
impugnazione (Cass., Sez. I, 30 settembre 2004, Burzotta; Cass., Sez. VI, 8 ottobre 2002,
Notaristefano; Cass., Sez. IV, 11 aprile 2001 Cass., Sez. IV, 29 marzo 2000, Barone; Cass., Sez.
IV, 18 settembre 1997, Ahmetovic).
Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara
inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al
pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità — al pagamento a favore della Cassa delle
ammende di una somma che, alla luce del dictum della Corte costituzionale nella sentenza
n. 186 del 2000, sussistendo profili di colpa, si stima equo determinare in euro 1.000,00
(mille/00).
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso, il 21 maggio 2013
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Avverso tale sentenza propongono due identici ricorsi entrambi gli imputati deducendo
violazione di legge e vizio della motivazione sotto molteplici profili.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA