Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33536 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33536 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: PAOLONI GIACOMO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CHABAN NATALIYA N. IL 21/05/1980
avverso la sentenza n. 1141/2008 CORTE APPELLO di BOLOGNA,
del 12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIACOMO PAOLONI;

Data Udienza: 28/05/2014

R. G. 44609 / 2013

Con la suindicata sentenza la Corte di Appello di Bologna ha confermato la
decisione del locale Tribunale che, all’esito di giudizio ordinario, ha condannato la
cittadina russa Nataliya Chaban alla pena di un anno di reclusione per i reati, unificati
dalla continuazione, di resistenza plurima e di lesioni volontarie plurime a pubblico
ufficiale (frasi di minaccia e scherno e gesti di violenza, consistiti nel colpirli con calci e
pugni, nei confronti dei carabinieri, a due dei quali cagionava lesioni personali, che
nell’esercizio delle funzioni procedevano a controlli identificativi nei suoi confronti a
seguito della sua accertata pericolosa condotta di guida di un autoveicolo).
Contro la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputata, deducendo violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. e mancanza ed illogicità
della motivazione con riferimento alla determinazione della pena, considerata eccessiva
rispetto alla reale gravità dei fatti, segnatamente per la ingiustificata omessa concessione
delle circostanze attenuanti generiche.
Le doglianze della ricorrente, ad onta dell’ampiezza dell’atto impugnatorio, sono
indeducibili e manifestamente infondate, poiché pertengono ad un profilo, quello del
trattamento sanzionatorio, riservato all’esclusivo apprezzamento del giudice di merito,
che nel caso di specie ha offerto congrua motivazione della confermata pena comminata
alla ricorrente in ragione della sua negativa personalità nonché delle cause ostative al
riconoscimento delle attenuanti innominate ex art. 62 bis c.p. Con pertinente valutazione
la Corte felsinea ha rilevato come la prevenuta sia attinta da precedenti penali specifici
(per resistenza e lesioni a p.u.) oggetto di sentenze emesse in epoca recente (2009 e 2011).
Il ricorso deve, per tanto, essere dichiarato inammissibile.
A prescindere dalle eventuali sospensioni ex lege del termine di cui all’art. 157 c.p.
la genetica inammissibilità del ricorso, impedendo l’instaurarsi di un valido rapporto
impugnatorio, preclude la possibilità di rilevare di ufficio l’estinzione del reato per
prescrizione sopravvenuta alla sentenza di secondo grado (Cass. S.U., 22.11.2000 n. 32, De
Luca, rv. 217266; Cass. S.U., 22.3.2005 n. 23428, Bracale, rv. 231164; Cass. Sez. 3, 8.10.2009
n. 42839, Imperato, rv. 244999). All’inammissibilità dell’impugnazione segue la condanna
della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della
cassa delle ammende, che stimasi equo determinare in misura di euro 1.000,00 (mille).
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende.
Roma, 28 maggio 2014

Motivi della decisione

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