Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33533 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33533 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COSTANTE FRANCESCO N. IL 04/08/1982
avverso la sentenza n. 1145/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del
02/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 28/05/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
COSTANTE Francesco ricorre contro la sentenza d’appello specifi-
cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385
cod. pen., e lamenta il mancato accoglimento dei motivi con cui deduceva la mancanza
di dolo e l’eccessività della pena inflitta.
Si deve rammentare che la verifica che la Corte di cassazione è
abilitata a compiere sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a
quella fornita dal giudice di merito, e che l’illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, dev’essere evidente cioè di spessore tale da risaltare ictu ocu/i.
–
Nel caso concreto, la valutazione compiuta dal giudice di merito circa la colpevolezza dell’imputato e la congruità della pena irrogata appare compatibile con il
senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità e, pertanto, si sottrae al sindacato di legittimità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della »Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.
§2.