Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33532 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33532 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
SPINELLI CRISTOFORO N. IL 18/09/1984
avverso la sentenza n. 2052/2010 CORTE APPELLO di L’AQUILA,
del 11/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 28/05/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
SPINELLI Cristoforo ricorre contro la senenza d’appello specifica-
ta in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
1.
in ordine all’affermazione di colpevolezza;
2.
in ordine alla pena inflitta.
§2.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata – contrariamente all’assunto del ricorrente – ha puntualmente adempiuto all’obbligo di motivazione, rispondendo alle censure sollevate con i motivi d’appello, in particolare a quelle concernenti il trattamento sanzionatorio.
I motivi di ricorso sono altresì privi del necessario requisito della specificità,
perché, nel lamentare difetto di motivazione, non si confrontano con le argomentazioni
di fatto e di diritto poste a base della sentenza impugnata né illustrano le ragioni che
avrebbero dovuto condurre a una decisione diversa da quella concretamente adottata.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi degli artt.
591, comma 1, lett c), e 606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna della
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di
euro mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.
pen., e denuncia mancanza di motivazione: