Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33531 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33531 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PAPAGNI PASQUALE N. IL 31/12/1978
avverso la sentenza n. 1450/2005 CORTE APPELLO di BARI, del
24/05/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 28/05/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE
§1.
PAPAGNI Pasquale ricorre contro la sentenza di rinvio specificata
in epigrafe, che confermava la di lui condanna per i reati previsti dagli artt. 628 e 624625 cod. pen., e denuncia mancanza di motivazione sulla determinazione dell’aumento
di pena inflitto per il reato – unito dal vincolo della continuazione – di furto.
Il ricorso è manifestamente infondato, perché la sentenza impu-
gnata, qualificando la pena inflitta come “equa”, ha adempiuto l’obbligo di motivazione, posto che il termine utilizzato, al pari di quelli equivalenti di pena “adeguata” o
“congrua”, è sufficiente a far ritenere che il giudice ha tenuto conto, intuitivamente e
globalmente, di tutti gli elementi previsti dall’art. 133 cod.pen. (v. Cass., Sez 6,
11.01.1990, Alaoui, rv 184395).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagarriento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.
§2.