Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33530 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33530 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CARTELLA FRANCO N. IL 11/09/1953 parte offesa nel
procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 13199/2013 GIP TRIBUNALE di GENOVA, del
12/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CARTELLA Franco ricorre contro il decreto di archiviazione specifi-

cato in epigrafe, e denuncia che un’erronea valutazione dei fatti è stata posta a base
della decisione.

§2.

Il ricorso è inammissibile, perché la persona offesa dal reato non

vo atto, essendo la deroga contenuta nell’art. 613 cod.proc.pen. applicabile unicamente all’imputato, cui l’art. 571 cod.proc.pen. conferisce espressamente la facoltà personale di impugnazione, e non anche alle altre parti e, quindi, a maggior ragione, non
alla persona offesa dal reato, che non riveste neppure la qualità di parte processuale.
Quindi, per la valida instaurazione del giudizio di legittimità, alla persona
offesa dal reato si applica la regola dettata dall’art. 613, comma 1, cod.proc.pen., secondo cui l’atto di impugnazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità,
dal difensore iscritto nell’apposito albo (Cass., Sez. U., 1,6.12.1998, Messina, rv
212076; idem, n. 47473 del 27.9.2007, Lo Mauro, rv 237854).
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento
alla cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro cinquecento alla Cassa delle
ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.

ha la facoltà di proporre personalmente ricorso per cassazione sottoscrivendo il relati-

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