Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33527 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33527 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CARDELLA CARLO N. IL 17/01/1986
avverso la sentenza n. 30/2013 CORTE APPELLO di PALERMO, del
26/09/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 28/05/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE.
§1.
CARDELLA Carlo ricorre contro la sentenza d’appello specificata in
epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 385 cod.
pen., e denuncia mancanza di motivazione:
1.
in ordine all’affermazione di colpevolezza e al diniego dell’attenuante di cui all’ultimo comma dell’art. 385 cit.;
in ordine all’omesso riconoscimento delle attenuanti generiche.
§2.
I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,
perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limita.
no a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art.
606, comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle
ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.
2.