Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33526 del 28/05/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 33526 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DE VITA TIZIANO N. IL 25/07/1971
avverso la sentenza n. 3040/2012 CORTE APPELLO di SALERNO, del
07/06/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

DE VITA Tiziano ricorre contro la sentenza d’appello specificata in

epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 337 cod.
pen., e denuncia:
1. erronea applicazione della legge penale, assumendo che, non avendo egli aggredito i pubblici ufficiali, non si sarebbe realizzato l’elemento oggettivo del

2.

vizio di motivazione, assumendo che dalle testimonianze assunte risulterebbe
che l’alterco con i pubblici ufficiali sarebbe insorto quando le misurazioni erano
già state effettuate e, quindi, quanto l’atto d’ufficio era stato già compiuto.

§2.

I motivi di ricorso sono, da un lato, manifestamente infondati,

perché la sentenza impugnata fornisce un’adeguata, convincente e logica giustificazione delle ragioni della decisione e, dall’altro, non consentiti dalla legge, perché si limitano a proporre una diversa valutazione delle risultanze processuali senza evidenziare in
seno alle argomentazioni sviluppate in sentenza alcuna palese illogicità.
In particolare la sentenza impugnata, con motivazione immune da errori
giuridici e da vizi logici, ha argomentato: che l’imputato non si era limitato a ingiuriare
i pubblici ufficiali, ma si era frapposto fisicamente alle misurazioni e, infine, aveva tentato di aggredirli; che il comportamento oppositivo era stato tenuto in costanza del
compimento dell’atto d’ufficio, cioè nel momento in cui i vigili urbani stavano effettuando le misurazioni del suolo pubblico occupato.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.

reato contestatogli;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA