Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33522 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33522 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CATALANO SALVATORE N. IL 26/01/1963
avverso la sentenza n. 499/2009 CORTE APPELLO di CATANIA, del
16/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;

Data Udienza: 28/05/2014

MOTIVI DELLA DECISIONE

§1.

CATALANO Salvatore ricorre contro la sentenza d’appello specifi-

cata in epigrafe, che confermava la di lui condanna per il reato previsto dall’art. 570,
comma secondo n. 2, cod. pen., e denuncia erronea applicazione della legge penale e
mancanza di motivazione, assumendo che il pagamento tardivo (cioè avvenuto dopo la
pronuncia della condanna di primo grado) delle somme dovute per il procacciamento

reato contestato o comunque del suo elemento psicologico.

§2.

Il ricorso è manifestamente infondato, perché – come ha corret-

tamente ritenuto la sentenza impugnata – il risarcimento del danno è condotta riparatrice volta ad annullare le conseguenze dannose del reato, la cui consumazione, essendo ormai avvenuta, non può anch’essa essere elisa.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 606,
comma 3, cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.

dei mezzi di sussistenza in favore dei figli minorenni escluderebbe la configurabilità del

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