Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33521 del 28/05/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 33521 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: GARRIBBA TITO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PEDERGNANA GINO N. IL 15/03/1957
avverso la sentenza n. 9943/2013 TRIBUNALE di MILANO, del
31/07/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. TITO GARRIBBA;
Data Udienza: 28/05/2014
MOTIVI DELLA DECISIONE.
§1.
PEDERGNANA Gino ricorre contro la sentenza di patteggiamento
specificata in epigrafe, che gli applicava la pena di mesi otto di reclusione per il reato
previsto dall’art. 385 cod. pen., e denuncia:
1. violazione dell’art. 99, comma quarto, cod.pen., assumendo che non potrebbe
essere qualificato recidivo reiterato perché non è mai stato – in altro preceden-
2. violazione dell’art. 69 cod.pen., perché, al fine di adeguare la pena alla gravità
del fatto, si sarebbe dovuta riconoscere la prevalenza – anziché l’equivalenza delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva contestata.
§2.
Il ricorrente con atto depositato il 29 aprile 2014 ha dichiarato di
rinunciare all’impugnazione.
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 591,
comma 1, lett. d), cod.proc.pen. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro mille alla cassa
delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle ammende.
Così deciso il 28 maggio 2014.
te procedimento – dichiarato recidivo;