Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 33518 del 28/05/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 33518 Anno 2014
Presidente: DI VIRGINIO ADOLFO
Relatore: CITTERIO CARLO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LARASPATA LORENZO N. IL 09/10/1991
avverso la sentenza n. 3398/2012 TRIBUNALE di BARI, del
16/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;

Data Udienza: 28/05/2014

44168/13 RG

1

ORDINANZA
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Avverso la sentenza di applicazione della pena, deliberata dal Tribunale di
BARI in data 16.11.12 per reato ex art. 337 c.p., ricorre personalmente
l’imputato LORENZO LARASPATA, deducendo vizi di motivazione per la mancata

2. Il ricorso è originariamente inammissibile, perché il motivo è al tempo
stesso generico e diverso da quelli consentiti. Infatti, in sede di applicazione della
pena su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 c.p.p., l’accordo intervenuto
esonera l’accusa dall’onere della prova e comporta che la sentenza che recepisce
l’accordo fra le parti sia da considerare sufficientemente motivata con una
succinta descrizione del fatto (anche deducibile dal capo d’imputazione), con
l’affermazione della correttezza della sua qualificazione giuridica, con il richiamo
all’art. 129 c.p.p. (sufficiente a dar conto dell’avvenuta pertinente delibazione,
da ultimo SU sent. 18374/2013) per escludere la ricorrenza di alcuna delle
ipotesi ivi previste, con la verifica della congruità della pena patteggiata ai fini e
nei limiti di cui all’art. 27 Cost. (Sez. 4, sent. 34494 del 13.7-17.10.2006). Né il
giudice può pronunciare sentenza di proscioglimento o di assoluzione per
mancanza, insufficienza o contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non
rientrando tale possibilità tra quelle esplicitamente indicate dall’art. 129, comma
primo, cod. proc. pen. (Sez.6, sent. 15700 del 25.3-14.4.2009).

Nulla poi il

ricorso deduce su quale elemento determinante ai sensi dell’art. 129 c.p.p.
sarebbe stato ignorato dalla motivazione. Consegue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle
ammende, equa al caso.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1500 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 28.5.14

applicazione dell’art. 129 c.p.p. e sulla qualificazione giuridica dei fatti.

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